Con il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva Europea 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, andando ad estendere l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 231/01 sulla disciplina della responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Con tale Direttiva il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno ritenuto necessario un rafforzamento della tutela dell’ambiente attraverso l’introduzione di sanzioni penali estese come misura indispensabile nella lotta e dissuasione contro le violazioni ambientali gravi.
Il Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011 è entrato il vigore il 16 agosto 2011 e disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere nei confronti dei reati ambientali aggiungendosi, ma senza sostituirsi, a quella delle persone fisiche che hanno effettivamente commesso il reato, già previste dalla normativa ambientale specifica di settore.
In questa logica, infatti, per alcuni importanti reati ambientali l’articolo 2 del Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011 amplia la sfera di responsabilità in quanto coinvolge, in caso di violazioni, il patrimonio degli enti e gli interessi economici dei soci, finora esentati dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti.
I principali aspetti sanzionatori previsti dal Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011 sono:
Nel nuovo testo, il settore maggiormente colpito dalle sanzioni pecuniarie (misurate in “quote”) è quello dei rifiuti, ma non mancano analoghe sanzioni sugli scarichi industriali, sulle emissioni in atmosfera e in materia di bonifiche. Per completezza di informazione ricordiamo, tuttavia che la giurisprudenza, già prima del Dlgs 121/2011, ha iniziato ad applicare il Dlgs 231/2001 ai rifiuti (Cass. Pen. 234/2011 e Cass. Pen. 15657/2011).
Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, le novità introdotte dal Dlgs 121/2011 costringeranno le imprese a valutare con molta attenzione la necessità di progettare un sistema di gestione del rischio ambientale, con il conseguente vantaggio di ridurre il rischio di commettere reati in campo ambientale a livelli ragionevoli.
Va comunque sottolineato il fatto che il Dlgs 121/2011, così come il Dlgs 231/2001 stesso, non sanciscono l’obbligatorietà di adozione di modelli organizzativi; tuttavia la Corte di Cassazione ha affermato che “la mancata adozione dei modelli organizzativi in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (reato commesso nell’interesse o a vantaggio della società e posizione apicale dell’autore del reato) è sufficiente a costituire quella rimproverabilità di cui alla relazione ministeriale del decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose”.
Di conseguenza è ormai indispensabile che le imprese si adoperino affinché i rifiuti siano “gestiti e tracciati” in conformità a quanto previsto dal Dlgs 152/2006 (parte IV), e non con prassi derivate da consuetudini, e la disciplina “231” diventi parte integrante dell’organizzazione e gestione aziendale facendo così emergere nuove responsabilità “ambientali” all’interno della stessa organizzazione.